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Intervista di Antonella Conserva alla Gazzetta di Parma (18 Maggio 2008)                           IL COLLEGIO DI DIFESA

Tutte le dichiarazioni spontanee durante il processo

CONDANNATA CON UNA LOGICA MEDIEVALE

La condanna di Antonella Conserva sovverte i principi della logica, della scienza e del diritto; è uno schiaffo alla scienza dell’investigazione criminale.

La donna è stata condannata con mille dubbi e nessuna certezza: contro di lei è stata applicata la triplice regola "In dubbio pro accusa" , "Al di qua di ogni ragionevole dubbio", “La moglie dell’orco deve essere orchessa … quindi condanniamola”.

La Corte ha sistematicamente rifiutato e rigettato ogni istanza presentata dalla Difesa ed ha falcidiato la lista testi, così impedendo all'imputata di difendersi anche provando, oltre che contestando l'impianto accusatorio. Qualche esempio: contro la Conserva sono state ammesse decine di testi qualificati (Carabinieri, RIS, Criminalpol, Squadra Mobile, SCO, medici legali, consulenti tecnici, esperti, ecc.), a favore della Conserva sono stati ammessi solo due consulenti tecnici: il dott. Carmelo Lavorino e il sig. Dante Davalli, togliendo la biologa Barbara Candiani e un tecnico per le celle telefoniche. Addirittura i ct Lavorino e Davalli sono stati ammessi solo per essere ascoltati sulle celle telefoniche e NON sulle emergenze della scena del crimine, sugli esperimenti tecnici e sui tempi di percorrenza di alcuni tragitti estremamente importanti, NON sui tempi del seppellimento del bambino, sulla ricostruzione cronologica degli eventi e dei tempi riferibili ai movimenti ed ai comportamenti di Alessi, Raimondi, Conserva, Onofri, Carabinieri e Poliziotti; NON sull'alibi e sulle versioni del Raimondi, NON sulle contraddizioni del Raimondi, NON sul profilo criminale dell'assassino di Tommaso, NON sull'analisi investigativa omicidiaria, NON sui sopralluoghi effettuati dal sig. Davalli sulla stamberga che secondo il Raimondi sarebbe dovuto servire da luogo di custodia dell’ostaggio, ecc.

Ma non è finita! A fine istruttoria non è stato accettato un confronto fra il c.t. dell’imputata, dott. Lavorino, e il c.t. del PM, isp. Letterio Latella, bensì è stato ascoltato solo l’ispettore Latella. Non sono state accettate le richieste di esperire accertamenti tecnici sui tempi e sulle distanze dei tragitti topici relativi il crimine. Non è stata accettata una perizia per l’analisi della scena del crimine. Per non parlare di un giusto confronto che doveva esserci fra Antonella Conserva e il suo grande accusatore Salvatore Raimondi ... che non c'è mai stato!

Antonella Conserva è stata accusata, imputata, processata ma ... non ha potuto difendersi provando perché contro di lei si erano schierate l'alta intelligenza e l'alta sapienza del potere accusatorio giudiziario: Antonella Conserva è stata la vittima sacrificale di un perverso meccanismo sistemico giudiziario. Nota. L'art. 111 della Costituzione recita: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; (...). Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. (...)".

Il verdetto è stato sicuramente non coraggioso, inficiato da emozioni vecchie di due anni, da quando, sin dalla scoperta del cadavere di Tommaso, i riflettori e le accuse diedero ad Antonella Conserva lo stigma di “complice dei rapitori” e di “carceriera”.

Chi mai poteva schierarsi contro un’opinione pubblica, un blocco mass mediatico e i famigliari di Tommaso ormai convinti della colpevolezza della donna perché … in galera da due anni, ... perché i genitori della vittima la consideravano colpevole, ... perché “incastrata” dalle indagini e dalle analisi della DDA, dello SCO, dei RIS, dei ROS, della Criminalpol e da altri specialisti delle investigazioni delle Istituzioni?

Antonella Conserva è stata la scientifica vittima sacrificale dello strapotere psicologico e investigativo degli inquirenti, della caccia alla "strega", della “colonna infame” e del "dalli all'untore", della mostrificazione a furor di stampa.

La campagna di stampa orchestrata ed attuata da alcuni organi locali, veri maestri della captatio benevolentiae, ha praticato un vero e proprio lavaggio del cervello ed ha condizionato psicologicamente chi non doveva farsi condizionare: diversi giornalisti, invece di essere freddi, obbiettivi, neutri e riportatori degli eventi, sono diventati tifosi, hanno fatto da lacchés al "potente" di turno, pur di avere il loro piatto di lenticchie.

Il collegio difensivo della Conserva formato dagli avvocati Eduardo Rotondi e Luigi Vincenzo, dal dott. Carmelo Lavorino, dall’investigatore privato Dante Davalli e dallo Staff del CESCRIN, ha frantumato ed annullato l'impianto accusatorio, ha dimostrato che non vi era nulla contro l’imputata che poteva essere considerata prova o indizio, ha dimostrato che non vi era nemmeno un indizio "grave" o "preciso", immaginiamoci, poi, se poteva esserci la possibilità della "concordanza". Ha dimostrato che contro la Conserva vi erano solo suggestioni, illazioni, sospetti, dicerie ed equivoci, se non - addirittura - travisamento della realtà oggettiva dei fatti.

Il collegio difensivo ha dimostrato che Salvatore Raimondi, il "grande accusatore" di Antonella Conserva, ha prodotto una serie di non riscontri, di contraddizioni soggettive e oggettive, di accuse gratuite. Il collegio difensivo ha sostenuto che Raimondi ha accusato Antonella Conserva per coprire la propria presenza mentre veniva attuato l'omicidio di Tommaso sull’epicentro della scena dell’omicidio (il Bosco dei Bissi, località il Traglione).

Il collegio difensivo ha dimostrato che gli orari su cui l'impianto accusatorio contro la Conserva ha stretto le sbarre del carcere è intimamente fallace, perché detti orari devono essere TUTTI retrodati di ben 17 minuti. Ha dimostrato che le accuse basate sulle celle telefoniche sono in realtà basate sull'incertezza assoluta e che quello che è certo è favorevole SOLO all'imputata.

Abbiamo assistito alla condanna "per stima ad impressione" perché Antonella Conserva DOVEVA essere condannata perché aveva lo STIGMA della carceriera e complice dei due rapitori, altrimenti l'apparato investigativo giudiziario italiano avrebbe dovuto ammettere di avere preso un granchio (non è però la prima volta, caso Pacciani, di Via Poma, di Arce, dei fratellini di Gravina e dell'Ing. Zornitta accusato di essere Unabomber docent) e di essere stato turlupinato dal "pentito" di turno.

Aspettiamo le motivazioni della sentenza per vedere con quale prova generica, con quale prova specifica oppure con quali indizi gravi, precisi, univoci e concordanti sia stata decisa la condanna di Antonella Conserva. Domanda: come faranno due Giudici intelligentissimi, preparatissimi e rigorosi come la D.ssa Eleonora Fiengo e il Dott. Gennaro Mastroberardino a stilare una "perfetta sentenza di condanna", così dimostrando la "colpevolezza dell'imputata", nonostante le granitiche argomentazioni della Difesa della Conserva, nonostante la demolizione dell'impianto accusatorio, la totale assenza di indizi e le evidenti contraddizioni intrinseche ed estrinseche di Salvatore Raimondi? Nonostante le risultanze dell'analisi della scena del crimine, della cronologia e della tempistica abbiano annichilito l'impianto accusatorio? Come faranno a scrivere una sentenza giusta su una donna non colpevole senza che l'Accusa abbia dimostrato alcunché?

Riteniamo che al piccolo Tommaso la giustizia italiana non abbia reso un buon servigio, perché una donna innocente è in galera.

AVVISO: STIAMO APPRONTANDO LE SEGUENTI NUOVE SEZIONI:

- Sezione 22 - Domande ad Antonella Conserva

- Sezione 23 - Domande agli Inquirenti

- Sezione 24 - Domande al Pool Difensivo

- Sezione 25 - TUTTI GLI ERRORI DELL'IMPIANTO ACCUSATORIO

Risponderemo solo alle domande formulate in modo civile  

 

NOTA: CRITICARE IN MODO SERIO, SCIENTIFICO E COSTRUTTIVO le INDagini, GLI INQUIRENTI, gli esperti e le sentenze e' sinonimo di democrazia, di spirito costruttivo e di ricerca della verità. altrimenti sarebbe inutile rispettare i diritti DELL'UOMO, DELL'IMPUTATO E della difesa e celebrare i processi: SI POTREBBE ALLORA ANDARE A CONDANNA SOMMARIA.

carmelo lavorino

 

 

Dichiarazione di principio

Chiunque ha partecipato al sequestro di Tommaso Onofri, anche solo a livello d' ideazione e a qualunque tipo di complicità, merita almeno 30 anni di carcere: ma questo deve essere dimostrato logicamente, scientificamente e processualmente, non con illazioni, vuoti teoremi, forzature, ombre di indizi, sospetti, pregiudizi e "caccia alle streghe".

Chiunque abbia solo levato il pensiero e lo sguardo contro Tommaso deve pagare:

occorre però dimostrarlo!

Carmelo Lavorino

Le Sezioni con la scrittura in colore bianco non sono ancora state approntate, lo saranno a breve.

Sezione 1 - PERCHÉ IL SITO IN DIFESA DI  ANTONELLA CONSERVA

Sezione 2 - SINTESI DEL FATTO CRIMINOSO E DELLE INDAGINI

Sezione 3 - L'IMPIANTO ACCUSATORIO CONTRO ANTONELLA CONSERVA

Sezione 4 - GLI ESPERIMENTI TECNICI DEI CONSULENTI DELLA DIFESA

Sezione 5 - LE INDAGINI PRELIMINARI

Sezione 6 - IL PROCESSO E LE 30 UDIENZE

Sezione 7 - LA CONSULENZA CRIMINOLOGICA INVESTIGATIVA  DI CARMELO LAVORINO E DEL CESCRIN

Sezione 8 - LA MEMORIA DI ACCUSA DEI PM (SINTESI CON COMMENTO)

Sezione 9 - LE MEMORIE DIFENSIVE DEGLI AVVOCATI EDUARDO ROTONDI E LUIGI VINCENZO, DIFENSORI DI ANTONELLA CONSERVA

Sezione 9Bis - MEMORIA DI REPLICA DELLA DIFESA CONSERVA

Sezione 10 - LA MEMORIA DIFENSIVA DELL'AVV. LAURA FERRABOSCHI  A FAVORE DI MARIO ALESSI

Sezione 11 - LE DICHIARAZIONI SPONTANEE DI ANTONELLA CONSERVA

Sezione 12 - FILMATI E FOTOGRAFIE DEGLI ESPERIMENTI TECNICI DELLA DIFESA

Sezione 13 - FILMATI DI DICHIARAZIONI DI  ANTONELLA CONSERVA IN CARCERE

Sezione 14 - FILMATI DI DICHIARAZIONI DI MARIO ALESSI IN CARCEREi

Sezione 15 - TUTTE LE CONTRADDIZIONI DI SALVATORE RAIMONDI

Sezione 16 – PERCHÉ LA SCENA DEL CRIMINE CONTRADDICE RAIMONDI

Sezione 17 – PERCHÉ GLI ORARI DEGLI INQUIRENTI E DELL’IMPIANTO ACCUSATORIO NON SONO ESATTI

Sezione 18 –  LA MACREV (MATRICE CRONOLOGICA DELLA RICOSTRUZIONE DEGLI EVENTI) CONFUTA L’IMPIANTO ACCUSATORIO

Sezione 19 – IL MOVENTE, L’ORGANIZZAZIONE, LA PREMEDITAZIONE E IL CONTESTO DEL RAPIMENTO -> OMICIDIO

Sezione 20 – IL PROFILO CRIMINALE DELL’ASSASSINO DI TOMMASO

Sezione 21 - RASSEGNA STAMPA

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